Il Consiglio di Stato, Sez. V, n. 778, del 11 febbraio 2013, con questa recentissima sentenza conferma che l'addestramento cani si configura come attività indirizzata all’acquisizione di capacità e di destrezza di detti animali nella ricerca e riporto della selvaggina e si pone, pertanto, in funzione propedeutica e funzionale rispetto ai periodi assegnati per l’esercizio della caccia nell’arco dell’anno solare.
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 778, del 11 febbraio 2013
Caccia e animali.Allenamento e addestramento dei cani alla caccia con facoltà di sparo
Per specifica scelta normativa, l’addestramento dei cani può formare oggetto di speciale regolamentazione, ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett. e), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 quanto alle “zone” ed ai “periodi”, con la conseguenza che l’arco temporale di svolgimento dell’attività non deve necessariamente coincidere, nei casi di sparo consentito su fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili, con quelli ordinariamente stabiliti dall’art. 18 della medesima legge per l’abbattimento di capi appartenenti alla fauna selvatica.
L’attività di allenamento e addestramento dei cani alla caccia, sul piano concettuale, si configura indirizzata all’acquisizione di capacità e di destrezza di detti animali nella ricerca e riporto della selvaggina e si pone, pertanto, in funzione propedeutica e funzionale rispetto ai periodi assegnati per l’esercizio della caccia nell’arco dell’anno solare, nel cui ambito le attitudini in precedenza acquisite devono trovare proficua utilizzazione. Sono proprio le particolari esigenze connesse all’addestramento dei cani che postulano un esercizio temporale più ampio di quanto non sia previsto per le normali attività di caccia alle specie selvatiche.